Responsabilità professionale in sanità: cosa prevede il decreto attuativo della Legge Gelli- Bianco in tema di copertura assicurativa

Pochi mesi fa è arrivata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) su responsabilità professionale e sicurezza delle cure, a firma dei ministri della Salute, Orazio Schillaci, delle Imprese, Adolfo Urso, e dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Gli assicuratori hanno due anni di tempo per adeguare i contratti di copertura assicurativa ai nuovi requisiti stabiliti dalla normativa.
Vediamo cosa stabilisce il provvedimento.
Requisiti di copertura assicurativa L’assicuratore deve garantire la protezione della struttura sanitaria dai rischi derivanti dalla sua attività, coprendo la responsabilità contrattuale per danni provocati a terzi dal personale della struttura stessa. La copertura assicurativa deve inoltre includere la responsabilità extracontrattuale per i professionisti sanitari, anche quando operano in regime di libera professione intramoenia o sono scelti direttamente dal paziente, senza essere dipendenti della struttura. Gli esercenti la professione sanitaria possono anche aderire a polizze collettive o convenzioni offerte da strutture sanitarie, sindacati o altre rappresentanze istituzionali.
Massimali delle polizze assicurative
Per le strutture ambulatoriali il massimale minimo è di 1 milione di euro per sinistro e tre volte tanto per ogni anno. Per strutture più complesse, che includono attività chirurgiche o anestesiologiche, il massimale sale fino a 5 milioni di euro per sinistro. Per i professionisti sanitari i massimali variano da 1 milione di euro per coloro che non praticano attività chirurgiche a 2 milioni di euro per chi svolge attività a maggiore rischio, come chirurgia o ortopedia.

Clausole di gestione dei sinistri e fondi di riserva

Le richieste di risarcimento vanno presentate durante la validità della polizza e si applica un periodo di ultrattività di dieci anni per coprire fatti avvenuti durante la vigenza del contratto. La struttura sanitaria ha anche la possibilità di assumere direttamente il rischio, in alternativa al contratto assicurativo, creando un fondo specifico per la copertura dei sinistri. Ogni struttura dovrà inoltre istituire una funzione di valutazione dei sinistri, affidata a un team multidisciplinare di esperti in medicina legale, periti e avvocati.

Formazione continua e copertura assicurativa

Se il professionista non avrà raccolto almeno il 70% del fabbisogno totale di crediti Ecm, le compagnie potranno negargli la copertura assicurativa. Il professionista inottemperante rimarrà quindi scoperto in caso di contenzioso. Consulcesi Club ha organizzato il webinar “Legge Gelli e formazione Ecm: le novità sull’assicurazione dei sanitari”, in programma oggi, mercoledì 18 settembre alle 12:30. L’obiettivo è aiutare i professionisti sanitari a prepararsi per il triennio 2026-2028 e a comprendere meglio i possibili sviluppi futuri.

Massimo Tortorella